Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto a permessi per allattamento retribuiti, con la possibilità di uscire dal posto di lavoro.
Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
La lavoratrice deve presentare domanda prima dell’inizio del periodo di riposo al datore di lavoro e deve impegnarsi a comunicare eventuali variazioni successive.
Durata
| Orario di lavoro giornaliero | Durata del permesso |
| Pari o superiore a 6 ore | 2 ore (2 riposi di 1 ora ciascuno, anche cumulabili) (1) |
| Inferiore a 6 ore (2) | 1 ora (1 solo riposo) (1) |
| (1) Se il datore di lavoro ha istituito in azienda o nelle immediate vicinanze un asilo nido o un’altra struttura idonea, i periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno.(2) Ha diritto ai riposi anche la lavoratrice madre a tempo parziale, tenuta ad effettuare solo un’ora di lavoro nell’arco della giornata. | |
In caso di parto gemellare, qualunque sia il numero dei figli nati, i periodi di riposo sono raddoppiati.
Il padre
Il padre lavoratore ha diritto a fruire dei permessi, in base al proprio orario giornaliero di lavoro, nei seguenti casi:
| Ipotesi | Documenti da allegare alla domanda |
| • Affidamento del figlio al solo padre • Morte o grave infermità della madre | Certificazione (o dichiarazione sostitutiva) di morte della madre, o certificazione sanitaria attestante la grave infermità, o provvedimento formale da cui risulti l’affidamento esclusivo del bambino al padre |
| Richiesta in alternativa alla madre lavoratrice dipendente | Dichiarazione della madre che attesti di non fruire delle ore di riposo, confermata dal datore di lavoro |
| Madre lavoratrice autonoma o casalinga | Dichiarazione della madre relativa alla sua attività di lavoro non dipendente |




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